PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «crediti da ritardato pagamento» i crediti di un'impresa nei confronti di una pubblica amministrazione derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed esigibili da oltre sessanta giorni.
      2. La presente legge non si applica a:

          a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

          b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;

          c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.
(Compensazione).

      1. In attesa di regolarizzazione del sistema dei rimborsi fiscali e al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione.
      2. La procedura per la compensazione avviene con le modalità fissate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Utilizzo dei crediti quale garanzia o sostegno alla garanzia).

      1. I crediti da ritardato pagamento tengono luogo delle fideiussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, se l'impresa creditrice si obbliga, per il periodo per cui è richiesta la garanzia, a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi.
      2. I consorzi e le cooperative di garanzia fidi che sono enti strumentali di regioni e di enti locali possono stipulare una convenzione con il Ministero delle attività produttive la quale prevede:

          a) le modalità di computo dei crediti da ritardato pagamento, che devono essere particolarmente favorevoli all'impresa che richiede la prestazione di garanzia o di cogaranzia;

          b) la possibilità che i consorzi e le cooperative di garanzia fidi si rivalgano sui crediti di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di insolvenza dell'impresa garantita.

Art. 4.
(Trasparenza amministrativa).

      1. Le pubbliche amministrazioni curano la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale dell'ammontare complessivo dei crediti da ritardato pagamento che le imprese vantano nei loro confronti alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente.
      2. Le imprese titolari di crediti da ritardato pagamento possono esercitare,

 

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individualmente o collettivamente, i diritti di accesso previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia direttamente sia a mezzo delle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso può essere, altresì, rivolto a conoscere i termini, le modalità e le condizioni di rimborso di crediti da ritardato pagamento nel caso di una pluralità di imprese creditrici.

Art. 5.
(Coordinamento con la disciplina vigente).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6.
(Disposizione transitoria).

      1. La prima pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, ha luogo nell'anno 2007, relativamente all'esercizio finanziario 2006.